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Qual e' il costo per il risarcimento danni? Il cliente, vittima di sinistro, infortunio sul lavoro, malasanita' errore medico, NON DEVE ANTICIPARAE  NESSUNA SPESE. ANTICIPIAMO NOI  TUTTE LE SPESE. OTTENUTO IL RISARCIMENTO  RICONOSCERA' UNA PICCOLA PERCENTUALE DI QUANTO INCASSATO.

Quanto costa il risarcimento danni?

In linea di massima il risarcimento danni e’ una modalità di compensazione da parte di chi ha commesso un fatto illecito e ingiusto nei confronti di chi ha subito il danno.

Ad esempio, un caso semplice di risarcimento danni per un incidente stradale potrebbe costare tra i 500 e i 1.500 euro, mentre un caso più complesso potrebbe costare anche più di 3.000 /10.000 euro. In generale, è sempre consigliabile chiedere un preventivo dettagliato al consulente  prima di assumere i suoi servizi.

 

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Conclusa la pratica con la compagnia assicurativa la vittima dovra' riconoscere una percentuale  come da contratto all'agenzia che ha gestito la pratica.



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Con noi dell’agenzia Ambrosiana Risarcimenti Danni - div. Agenzia IDFOX Srl - hai a Tua disposizione un solo professionista, che opera in sinergia con il nostro Team: la divisione "RISARCIMENTI DANNI” opera nel settore da oltre 30 anni, occupandosi del contenzioso dei danni causati da Malasanità, Infortuni sul lavoro, Incidenti Stradali ecc. e avvalendosi di un team di professionisti specializzati, avvocati, medico legale e consulenti vari iscritti come CTU presso Tribunali.


La nostra missione è: dare voce a chi non ne ha e ottenere il giusto risarcimento. 


La nostra politica è: assistere il cliente in ogni fase, anticipando tutte le spese, e offrendo le consulenze necessarie, grazie ai nostri esperti.


A conferma della nostra affidabilità, potrai contare sul fatto che il nostro compenso dipenderà dal buon esito della tua pratica.


Il risarcimento dei danni è garantito dall'ordinamento giuridico italiano dall'art. 2043 del Codice Civile.


I risarcimenti dei danni sono una modalità di compensazione da parte di chi ha commesso un fatto illecito e ingiusto nei confronti di chi ha subito il danno. Le indagini su frodi assicurativa/danni, sono finalizzate a documentare la veridicità di ogni tipo di sinistro mediante accertamenti investigativi su eventi e comportamenti; Le indagini sono indispensabili per tutelare l’assicurato, il danneggiato ed eventualmente la compagnia assicurativa sia in sede civile che penale al fine di ottenere il giusto risarcimento danni.

IDFOX SRL ®
Via Luigi Razza, 4 – 20124 Milano
Tel. +39 02344223(r.a.) +39026696454 

mail: info@risarcimenti.eu

CHE COSA FACCIAMO:


Quando le dinamiche di un sinistro non sono chiare o quando viene richiesto un risarcimento a un gruppo assicurativo è consigliabile avvalersi dell’aiuto di un team di esperti per potersi tutelare a pieno.


Produrre i giusti documenti e certificati, eseguire tutti gli esami medici e le perizie necessarie, redigere e inoltrare correttamente la denuncia di sinistro e la richiesta di indennizzo entro i termini previsti, sono tutti elementi determinanti per avviare al meglio una pratica di risarcimento con un ente assicurativo; in questo caso solo un’agenzia investigativa specializzata nell’antifrode assicurativa può essere di fondamentale aiuto, intervenendo con competenza e celerità.

 

Tutte le spese necessarie all’accertamento del sinistro, quali perizie tecniche o svolte da medici legali, vengono anticipate interamente dall’agenzia assicurativa.


Le nostre attività includono anche l’acquisizione pratica del sinistro presso le autorità competenti e trattative con i liquidatori. Le aree di competenza dell’agenzia Idfox includono: danni biologici, danni patrimoniali, infortuni sul lavoro, danni a beni o persone a seguito di incidenti stradali e danni in seguito a casi di malasanità, pubblica e privata. 


Ottieni il massimo da un sinistro! Le nostre statistiche parlano di un risarcimento al 100%!

 

Chi subisce un sinistro ha la necessita dell’assistenza di un esperto in infortunistica per ottenere il giusto risarcimento; spesso effettua delle ricerche su internet oppure si affida al passaparola di amici e parenti.

Trovare il giusto professionista per farsi assistere non è facile in quanto trovare un professionista specializzato, un avvocato, un medico/legale, oppure altro tipo di CTU.

 

A seguito di un sinistro, è altamente consigliabile, per tutelare appieno i propri diritti, affidarsi ad un professionista esperto in materia di sinistri. soprattutto quando il risarcimento va richiesto a una compagnia di assicurazioni, i danni sono di una certa entità oppure la dinamica dell’evento non è chiara.



IDFOX SRL ®
Via Luigi Razza, 4 – 20124 Milano
Tel. +39 026696454 

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CHI SIAMO

L’agenzia investigativa Idfox S.r.l. è diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro.

La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi. 


L’agenzia investigativa IDFOX Investigazioni è stata fondata da Max Maiellaro.   

Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.


Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence.


L’agenzia investigativa IDFOX fornisce documentazioni valide per uso legale, tra le quali: perizie e relazioni tecniche; servizi di osservazione, acquisizione documentali pressi varai enti 


L’agenzia investigativa Idfox fornisce un valido aiuto in caso di accertamento sinistri e richieste di compensazione. Quando le dinamiche di un sinistro non sono chiare o quando viene richiesto un risarcimento a un gruppo assicurativo è consigliabile avvalersi dell’aiuto di un team di esperti per potersi tutelare a pieno. 


Tutte le spese necessarie all’accertamento del sinistro, quali perizie tecniche o svolte da medici legali, vengono anticipate interamente dall’agenzia assicurativa.


Le nostre attività includono anche l’acquisizione pratica del sinistro presso le autorità competenti e trattative con i liquidatori. 


Le aree di competenza dell’agenzia Idfox includono: danni biologici, danni patrimoniali, infortuni sul lavoro, danni a beni o persone a seguito di incidenti stradali e danni in seguito a casi di malasanità, pubblica e privata. 


Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza sui vostri sinistri, per potervi fornire la consulenza più adatta al vostro caso. 


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RISARCIMENTO DEI DANNI:

ULTERIORI INFORMAZIONI


Le nuove Tabelle 2022 del Tribunale di Milano


Le nuove Tabelle 2022 del Tribunale di Milano, alla luce della Cassazione n. 10579/2021 con un sistema a punti, tengono conto ai fini del calcolo di alcune importanti circostanze specifiche come l'intensità del rapporto affettivo


Il Tribunale di Milano ha diramato le nuove tabelle (sotto allegate) relative al risarcimento del danno da perdita parentale. Le nuove Tabelle sono state elaborate nel rispetto dei nuovi principi affermati dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 10579 del 2021. 


Per la loro elaborazione si è provveduto al monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e alla luce dei risultati del monitoraggio si è stabilito che i punti attribuibili in astratto superino i 100 ovvero 118 e 116 "con un CAP pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali."


Liquidazione del danno con sistema a punti

Anche per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale il Tribunale di Milano ha deciso di ricorrere a una tabella basata sul sistema dei punti. Nei casi più gravi di perdita dei genitori dei figli del coniuge o di soggetti assimilati il valore del "punto" base è di euro 3365,00 mentre in caso di perdita di fratelli e nipoti il valore del "punto base" è di euro 1461,20. 


Nel quantificare il danno però il Tribunale di Milano attribuisce particolare rilievo, in ossequio agli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia, a fatti e circostanze non secondarie come l'età della vittima, l'età di chi sopravvive, il grado di parentela e la convivenza.


Valorizzata l'intensità della relazione affettiva

Di particolare interesse ai fini della quantificazione del danno da perdita parentale è però il criterio che fa riferimento alla qualità e alla intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. 


In questo caso, ai fini della valutazione del danno, si terrà conto non solo della sofferenza interiore patito, ma anche dello stravolgimento della vita della vittima secondaria nella sua dimensione dinamico relazionale. 


Avranno rilievo ai fini della determinazione dell'intensità della relazione affettiva le seguenti circostanze e ovviamente la loro frequenza: 


* la frequentazione di due soggetti in presenza o anche in modalità telefonica o Internet; 

* la condivisione di feste e ricorrenze; 

* la condivisione delle vacanze, di attività lavorative, di passatempi o sport; 

* l'attività di assistenza sanitaria e domestica prestata alla vittima primaria dalla vittima secondaria;

* l'agonia e la penosità derivanti dalla particolare durata della malattia della vittima primaria e della sua incidenza sulla sofferenza della vittima secondaria. 


Tanto per fare un esempio, nel documento riportante le tabelle, il punteggio massimo relativo all'intensità della relazione affettiva potrà essere assegnato ad esempio quando un bambino di 5 anni perde un genitore. In casi come questi, di regola vi è convivenza, condivisione giornaliera di tutte le attività e dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria. 


LA TABELLA IN ORIGINALE: Scarica ora la tabella




Tabelle per la percentuale di invalidità permanente e calcolatori per l’entità del risarcimento.


Disciplinati dall’art.139 del Codice delle assicurazioni private ed approvati tramite Decreti Ministeriali, gli importi per il risarcimento variano in base al punteggio di invalidità permanente e all’età del danneggiato (minore è l’età e maggiore sarà il risarcimento).

 

Il danneggiato, vittima di un incidente stradale con lesioni fisiche oppure di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, per ottenere un risarcimento dall’assicurazione necessita di una perizia medico legale e poi di un avvocato specializzato nel campo risarcimenti danni assicurativi.

 

Punteggio per danno biologico da incidente stradale

Riguardo i risarcimenti assicurativi per le lesioni fisiche subite a causa di un incidente stradale, le valutazioni sulle menomazioni e sull’equivalente in denaro si differenziano in base all’entità dell’invalidità permanente riscontrata nel danneggiato.

Per invalidità permanenti comprese tra 1 e 9 punti percentuali, il Ministero della Sanità, con la Legge n.57 del 5 marzo 2001, ha stabilito l’utilizzo di specifiche tabelle per valutare le menomazioni all’integrità psicofisica di lieve entità.

I medici legali quindi, per assegnare un valore in punti percentuali di invalidità permanente, in base alle lesioni di lieve entità riportate dal danneggiato vittima di incidente stradale, dovranno utilizzare come riferimento le tabelle delle lesioni

In base ai punti percentuali stabiliti dalla perizia medico legale, sarà poi possibile calcolare il risarcimento dell’assicurazione e stabilire l’equivalente in termini monetari.

 

La legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell’art. 5, definisce il danno biologico, come la lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, precisando che il danno biologico e’ risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Inoltre, al comma 5 dello stesso articolo, la legge stabilisce che debba essere predisposta una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.


Scopo dunque della tabella e’ quello di indicare parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell’ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile auto, vi sia la necessità di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire in che misura debba essere quantificata una menomazione permanente alla integrità psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in un tasso compreso tra l’1% ed il 9%.
Di seguito sono elencate le tabelle utilizzate per stabilire la percentuale di invalidità permanente e i calcolatori impiegati per determinare l’entità del risarcimento.

 

Tabelle delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità


SCARICA ORA: TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA'


Di seguito le tabelle utilizzate dai medici legali per valutare e quantificare i danni fisici di lieve e grave entità da incidente stradale divisi per parti anatomiche:


  • Capo – Lesioni dentarie – Lesioni oculari
  • Colonna vertebrale
  • Arto superiore
  • Arto inferiore
  • Torace, bacino, addome
  • Danno estetico


Tabelle lesioni da 10 a 100 punti di invalidità

Una volta determinata la percentuale dell’infortunio sarà possibile procedere al calcolo del risarcimento attraverso le successive tabelle.

 

Le tabelle del danno biologico


  • Vista
  • Udito
  • Capo, sistema nervoso, apparato psichico e organi di senso
  • Apparato masticatorio
  • Arto superiore (da 10 a 100 punti di invalidità)
  • Arto inferiore (da 10 a 100 punti)
  • Colonna vertebrale e danno estetico (da 10 a 100 punti)
  • Torace e apparato respiratorio (da 10 a 100 punti)
  • Apparato digerente (da 10 a 100 punti)


NEWS ARTICOLI E SENTENZE

Risponde di omicidio colposo il medico che per imperizia erra


Responsabilità medica: omicidio colposo per il sanitario che si discosta dalle linee guida. 


Condannato il medico che per imperizia erra nell'introdurre un sondino nasogastrico e con grave negligenza non esegue i controlli per verificarne il corretto posizionamento (Cassazione n. 39015/2022)


nell'introdurre un sondino nasogastrico e con negligenza grave non esegue i controlli per verificarne il corretto posizionamento: questo è quanto emerge dalla sentenza 17 ottobre 2022, n. 39015 (testo in calce) della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.


Il caso vedeva un medico in servizio presso un Centro Neurolesi, essere ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo in danno di un paziente sottoposto ad un ciclo intensivo di riabilitazione, per avere, con imperizia, posizionato un sondino nella trachea dell'uomo, anziché nell'esofago, determinando così la perforazione del bronco e per avere omesso di effettuare i dovuti controlli, secondo quanto prescritto dalle linee guida e dalle buone prassi, per verificare il corretto posizionamento del sondino.


I giudici del merito hanno affermato che l'imperizia nell'esecuzione della manovra di introduzione del sondino e la negligenza nell'omissione del controllo diretto a verificare il corretto posizionamento del sondino non potessero essere qualificate come di grado lieve, specificando che l'imputata non aveva individuato ed osservato le linee guida secondo cui occorreva verificare il corretto posizionamento con controllo radiologico, tenendo conto dello stato di salute del paziente che non aveva il riflesso della tosse.


Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata 


I fatti per cui è processo erano stati posti in essere sotto la vigenza del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito nella L. 8 gennaio 2012, n. 189, a norma del quale l'esercente della professione sanitaria non è punito se, nonostante abbia rispettato le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, versi in colpa lieve. Detta normativa è stata sostituita dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto l'art. 590-sexies c.p., a norma del quale qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche medico-assistenziali, sempre che ovviamente le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto.


Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'abrogato D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 1, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590-sexies c.p., sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve per negligenza ed imprudenza, sia nel caso di errore determinato da colpa lieve per imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee guida adeguate al caso concreto (Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8770).


Secondo gli ermellini i giudici del merito hanno correttamente ritenuto la responsabilità dell'imputata, posto che la stessa non aveva individuato le linee guida da applicare nel caso concreto e, comunque, se ne era immotivatamente discostata. In particolare aveva omesso di effettuare il controllo radiologico del posizionamento del sondino, tanto più necessario nel caso in esame in ragione alle condizioni del paziente (paziente allettato, comatoso, che non aveva riflesso della tosse e risposte a stimoli dolorosi).


Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio sulla gravità della colpa, intesa quale deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, i giudici di merito hanno valutato la posizione dell'imputata e i profili di c.d. personalizzazione del rimprovero; in ragione dell'esercizio della professione all'interno di struttura per neurolesi, l'imputata non poteva ignorare le linee guida che nel caso concreto dovevano essere scrupolosamente osservate proprio per le condizioni specifiche del paziente (Cass. pen., Sez. IV, 29 aprile 2021, n. 18347).

Incidente stradale: come farsi risarcire dall’assicurazione?

Come chiedere il risarcimento: la denuncia di sinistro, le perizie, le prove da fornire al giudice. 

Nel momento in cui si fa un incidente stradale con un’auto assicurata, bisogna rivolgersi alla propria compagnia, inviare la denuncia di sinistro (allegando, se è stato compilato, il Modulo di Constatazione Amichevole) e, con essa, chiedere il risarcimento per i danni subiti: sia quelli all’auto che, se sussistenti, quelli alla persona (lesioni, colpo di frusta, fratture, ecc.). Se però per i danni a cose bisogna solo dimostrare l’entità degli stessi – oltre ovviamente all’esistenza del sinistro e all’altrui responsabilità – per i fisici il percorso è in salita. Difatti una legge rivolta a tagliare le richieste di risarcimento pretestuose ed esagerate ha imposto condizioni stringenti per le piccole lesioni (i cosiddetti «danni micropermanenti»). Vediamo allora come farsi risarcire dall’assicurazione in caso di incidente stradale. Cercheremo di descrivere la procedura che bisogna seguire e le soluzioni migliori per evitare di vedersi rifiutare l’istanza.

Indice

* 1 Incidente stradale: la denuncia di sinistro

* 2 Per un incidente stradale bisogna incaricare un avvocato?

* 3 Come dimostrare i danni all’auto

* 4 Come dimostrare i danni per le lesioni fisiche

* 5 Come ottenere il risarcimento del danno per lesioni micropermanenti

* 6 Il rigetto dell’assicurazione

 

 

-Incidente stradale: la denuncia di sinistro

Il codice civile afferma che ci sono tre giorni dal sinistro per fare la relativa comunicazione all’assicurazione. Il contratto potrebbe prevedere un termine superiore. 

Tuttavia, il mancato rispetto di tale termine non implica una decadenza del diritto a ottenere il risarcimento se il ritardo non è stato determinato da un comportamento doloso e l’assicurazione non ha subito un danno.

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La denuncia di sinistro va inviata al centro liquidazione sinistri il cui indirizzo può essere reperito su internet o con richiesta all’agente di zona. La richiesta può essere spedita con raccomandata a.r. o pec.

Nella denuncia di sinistro bisogna indicare il luogo e la data del sinistro, le modalità dell’incidente e le relative responsabilità, la presenza di eventuali testimoni, i danni conseguenti all’evento. 

Con la denuncia di sinistro si chiede anche il risarcimento dei danni. In questa fase non c’è bisogno di quantificare l’ammontare degli importi relativi ai danni: ciò sarà oggetto di successivo accertamento. Pertanto è sufficiente indicare quali sezioni dell’auto sono state interessate dall’impatto, se ci sono stati feriti e le relative conseguenze per essi (ad esempio ricovero ospedaliero). 

Per un incidente stradale bisogna incaricare un professio9niusta???

 

Tutta la pratica di risarcimento relativa all’incidente stradale può essere gestita in prima persona dal danneggiato o da un suo difensore professionista esperto nel ramo risarcimento danni.

Quest’ultimo, in quanto esperto, saprà consigliare al meglio il danneggiato sui passi da fare. Né c’è bisogno di preoccuparsi della parcella del professionista : di solito è l’assicurazione a liquidare, oltre al danno, anche la parcella del professionista. Questo non toglie però che il professionista potrebbe – con preventivo sottoscritto al momento del conferimento del mandato –

 

-Come dimostrare i danni all’auto

Di norma, dopo la denuncia di sinistro, l’assicurazione nomina un proprio perito fiduciario affinché valuti, se sussistono contestazioni sul punto, l’effettività del sinistro, le relative responsabilità e, una volta accertata l’esistenza del diritto al risarcimento del proprio assicurato, l’entità dei danni. A tal fine viene nominato un perito che quantifichi innanzitutto il costo per la riparazione del veicolo. Il risarcimento non può superare il valore che il mezzo aveva prima del sinistro, salvo si tratti di piccoli danni. 

Il risarcimento deve comprendere anche l’Iva sulla fattura del carrozziere.

 

-Al danneggiato basta mettere a disposizione il proprio mezzo per l’espletamento della perizia. È l’assicurazione a fornire a quest’ultimo il nome del consulente e il relativo recapito e numero di telefono per concordare l’appuntamento.

Ciò non toglie che l’assicurato, per non rimanere senza auto, potrebbe farla riparare prima, anticipando i costi dell’intervento. In tal caso dovrà assicurarsi di effettuare fotografie alle parti danneggiate per poi presentare la fattura all’assicurazione la quale dovrà rimborsarne il relativo prezzo.

 

-Come dimostrare i danni per le lesioni fisiche

Nel caso di lesioni alla persona, all’assicurato spetta il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale.

Il danno patrimoniale è quello costituito dai costi per le terapie mediche e farmacologie, la fisioterapia e quant’altro necessario per la guarigione. Inoltre è costituito dal cosiddetto lucro cessante ossia dalla perdita di reddito per lo “stop” forzato durante la convalescenza. Per le spese vive è sufficiente conservare gli scontrini o le fatture ed esibirle all’assicurazione. Per la perdita di fatturato è opportuno mostrare la differenza tra la dichiarazione dei redditi attuale e quella degli anni precedenti.

 

-Il danno non patrimoniale è invece costituito innanzitutto dal danno biologico. Esso è il danno conseguente alle lesioni all’integrità fisica che possono essere permanenti o momentanee, comportanti un’invalidità totale (si pensi a una persona costretta a stare a letto per un mese) o parziale (si pensi a una mano fratturata). Il danno patrimoniale, che può essere dimostrato con cartelle cliniche e certificati medici, viene quantificato secondo le tabelle del Tribunale di Milano o di Roma. È un calcolo matematico che tiene conto dei punti di invalidità accertati dal perito dell’assicurazione (o, in caso di processo, dal consulente tecnico del giudice) e dell’età del danneggiato.

Oltre a ciò è dovuto il risarcimento del danno morale consistente nella sofferenza psicologica e/o fisica conseguente all’incidente. Viene calcolato secondo “equità”, ossia in base a quanto appare giusto nel caso concreto.

 

-Come ottenere il risarcimento del danno per lesioni micropermanenti

Tutte le volte il cui il danno biologico è di lieve entità, ossia non supera i 9 di punti di invalidità, la legge consente di ottenere il risarcimento solo se il danno stesso è accertabile da una indagine strumentale (ad esempio una risonanza) o è accertato da una visita medico-specialistica o dal certificato del pronto soccorso. Si vuol così evitare che i semplici fastidi (giramenti di testa, conati di vomito, dolore articolare, ecc.) non verificabili oggettivamente possano essere il “grimaldello” per ottenere facili risarcimenti. 

La Cassazione ha via via ampliato l’interpretazione di questa rigorosa legge. Di recente la Corte [1] ha stabilito che chi riporta danni micropermanenti da un incidente stradale, come problemi alla cervicale o alla schiena, può essere risarcito sulla sola base di un esame clinico senza la necessità di esami diagnostici e strumentali.

 

-L’accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma anche nel caso di micro-permanenti sono ammissibili anche fonti di prova diverse dal referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l’unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione alternativa rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico del medico legale. 

 

-Il rigetto dell’assicurazione

Se l’assicurazione dovesse rigettare la richiesta di risarcimento o quantificare lo stesso in misura inferiore rispetto a quanto ritenuto equo dall’assicurato, questi può rivolgersi al giudice facendo causa entro 2 anni dal sinistro. 

 

 

 Cass. civ., sez. III, sent., 22 dicembre 2022, n. 37477 


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